Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/08/1999 n. 334

4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente Decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del

Art. 22 - Informazioni sulle misure di sicurezza

1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente Decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La regione provvede affinché il rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 10.

3. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate, di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.

4. Il comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.

6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente Decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformità all'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.

Art. 23 - Consultazione della popolazione

1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9

b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente Decreto

c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazionedi impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio.

Art. 24 - Accadimento di incidente rilevante

1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a

a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all'articolo 11

b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, il presidente della giunta regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a conoscenza:

1) le circostanze dell'incidente;

2) le sostanze pericolose presenti;

3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uo mo e per l'ambiente;

4) le misure di emergenza adottate;

5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'inci dente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca

c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile nonché i prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di emergenza esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.

3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b).

Art. 25 - Misure di controllo

1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente Decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.

3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che

a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8

b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente

c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorità di controllo.

5. Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.

6. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato Decreto del 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 26 - Procedure semplificate

1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato Decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di tale Decreto si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al Decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998.

3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, agli organi competenti perché ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste

a) dalla Legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla Legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale

b) dal Regio Decreto Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla Legge 8 febbraio 1934, n. 367, e Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420

c) dall'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

d) dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e) dall'articolo 48, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303

f) dall' articolo 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265

g) dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni

h) dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Capo V Sanzioni, disposizioni transitorie e abrogazioni

Art. 27 - Sanzioni

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno.

2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autorità competente, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.

 

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